Con l’arrivo dell’estate e l’intensificarsi delle ondate di calore, torna prepotente il tema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a temperature elevate, specialmente nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e in generale nei lavori all’aperto.
I cambiamenti climatici rendono le estati italiane sempre più torride, con temperature che superano frequentemente i 35°C e picchi che toccano i 40°C. L’esposizione prolungata a tali condizioni può causare colpi di calore, disidratazione, perdita di concentrazione e aumentare il rischio di infortuni.Secondo i dati INAIL, si registra un incremento degli infortuni sul lavoro nei mesi estivi, anche con conseguenze gravi. La tutela dei lavoratori in questi contesti è quindi non solo un’esigenza umana, ma anche un dovere giuridico.
Attualmente, non esiste una soglia di temperatura stabilita per legge che imponga l’interruzione del lavoro. Tuttavia, il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) obbliga il datore di lavoro a valutare e gestire tutti i rischi, compresi quelli derivanti da fattori microclimatici.Le linee guida INAIL indicano come critiche le temperature superiori ai 35°C, specialmente in presenza di lavoro fisico intenso, ma il rispetto di tali linee guida non è obbligatorio per legge, sebbene costituisca buona prassi.
Negli ultimi anni, si sono fatti alcuni passi avanti. Durante le ondate di calore, il Ministero può emanare circolari che raccomandano la sospensione temporanea delle attività all’aperto nelle ore più calde. Ad esempio, la Circolare Ministeriale n. 2555 del 23 maggio 2025: stabilisce le modalità di attivazione del sistema di sorveglianza e le misure di prevenzione.Inoltre, grazie ad alcuni chiarimenti INPS e sentenze recenti, è stato ribadito che anche il caldo estremo può configurare una causa di forza maggiore per l’attivazione degli ammortizzatori sociali, anche se la temperatura reale non ha ancora raggiunto i 35°C, ma il lavoro risulta oggettivamente pericoloso.
Diverse sentenze hanno poi riconosciuto la responsabilità datoriale in caso di mancata adozione di misure preventive durante il caldo estremo. I giudici hanno evidenziato come l’omessa valutazione dei rischi da calore possa configurare violazione degli obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008.
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