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    Prima casa: mutuo sospeso fino a 18 mesi per chi non può pagare

    sinlabor_adminDi sinlabor_admin7 Giugno 2016
    mutuo prima casa
    getting a loan for a new home ownerhsip

    Nuovamente attivo il Fondo di solidarietà con quasi 36mila domande di sospensione accettate sinora dal MEF.

    Il Fondo è tornato operativo a partire dal 27 aprile scorso e ha consentito nuovamente agli aventi diritto di poter sospendere il pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

    Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007, e poi modificato con la legge n. 92/2012, prevedendo la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

    Il Fondo è stato istituito per aiutare tutti coloro che sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario e che non riescono più a pagare le relative rate a causa di sopravvenuti eventi gravi e imprevedibili, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro.

    La sospensione non può essere richiesta invece per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; fruizione di agevolazioni pubbliche;

    un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui sopra, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

    Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

    Al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si deve trovare in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
    La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: cessazione del rapporto di lavoro subordinato (eccetto ipotesi di risoluzione consensuale, per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione); cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile (eccetto ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);  morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

    Chi ha i requisiti per la sospensione del mutuo deve rivolgersi direttamente alla Banca con cui ha contratto il mutuo.

    Per il Fondo di solidarietà il MEF ha previsto un apposito modulo di domanda che andrà presentato in banca e che sarà reso disponibile sul sito del MEF (www.mef.gov.it) e della CONSAP (www.consap.it), la società del MEF gestore del Fondo.

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