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    Lavoro 2 minuti di lettura7 Visualizzazioni

    La concorrenza sleale: quando a risponderne è l’ex dipendente

    Redazione SinlaborDi Redazione Sinlabor11 Gennaio 2018

    La concorrenza sleale dell’ex dipendente: l’art 2125 c.c.

    Il patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c. è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso con il quale datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro in cambio dell’impegno di quest’ultimo a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto.

    La norma si ricollega all’interesse dell’imprenditore a che l’ex dipendente non utilizzi i segreti e le notizie apprese durante il rapporto, in modo da proteggere il proprio patrimonio immateriale, costituito sia da elementi interni all’azienda quali l’organizzazione amministrativa e tecnica, i processi di lavoro, il know-how l’art. 2125 del Codice Civile che disciplina il patto di non concorrenza.

    La norma precisa in particolare che il patto è nullo se non è pattuito un corrispettivo per il favore del prestatore di lavoro e il vincolo non è limitato nell’oggetto, nella durata e nell’estensione territoriale.

    La norma precisa che il vincolo non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni, se si tratta di ex dirigenti, a tre negli altri casi

    Un’ordinanza della Cassazione del 2017 ritiene che spetta al tribunale ordinario e non alla sezione specializzata in materia di impresa la competenza in materia di concorrenza sleale pura.

    Questo il principio enunciato dalla Cassazione Civile, nell’ordinanza n. 11309/2017″in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure “incidenter tantum”, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza.

    Fonte: www.studiocataldi.it

     

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