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    Cassazione: il superminimo non è assorbibile nel passaggio di livello

    Redazione SinlaborDi Redazione Sinlabor15 Maggio 2025

    Un’importante vittoria per i lavoratori: la Suprema Corte conferma un principio fondamentale in tema di retribuzione e avanzamento di carriera.

    Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza per il mondo del lavoro e per la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali: il superminimo individuale è assorbibile esclusivamente in presenza di aumenti dei minimi tabellari previsti dal CCNL e non nel caso di un passaggio di livello.

    Il caso

    La vicenda prende origine dal ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento, ritenendo che le mansioni da lui svolte non fossero compatibili con il livello contrattuale attribuito. La Corte d’Appello aveva accolto la sua richiesta, riconoscendo la non assorbibilità del superminimo individuale in relazione alle differenze retributive maturate per effetto del nuovo inquadramento.

    La società aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, sostenendo l’assorbibilità del superminimo nelle nuove condizioni retributive derivanti dalla promozione di livello.

    La decisione della Corte

    La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, affermando con chiarezza che l’assorbimento del superminimo può avvenire solo in caso di aumenti dei minimi retributivi fissati dai contratti collettivi o da disposizioni di legge, e non quando la retribuzione cresce per effetto di un passaggio di livello.

    Secondo i giudici, quest’ultima ipotesi non rientra nella logica degli aumenti tabellari, ma deriva da una diversa dinamica salariale, strettamente connessa alla valorizzazione dell’esperienza, dell’anzianità e delle mansioni effettivamente svolte.

    Un precedente importante

    Questa pronuncia rappresenta un importante precedente, poiché tutela il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta pienamente la retribuzione corrispondente al livello realmente svolto, senza che eventuali superminimi vengano “cancellati” nel momento della promozione o dell’adeguamento contrattuale.

    Il nostro impegno

    Come sindacato, accogliamo con favore questa decisione, che rafforza la giurisprudenza a tutela dei lavoratori e promuove una maggiore equità nei percorsi di crescita professionale. Continueremo a vigilare affinché i diritti sanciti nelle aule di giustizia trovino piena applicazione nei luoghi di lavoro, sostenendo ogni lavoratrice e lavoratore nella giusta valorizzazione delle proprie competenze.

    Per informazioni, assistenza o per segnalare casi simili, contattaci: siamo al tuo fianco.

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