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    Pensioni per lavori usuranti, le novità.

    Redazione SinlaborDi Redazione Sinlabor11 Ottobre 2017

     

    La pensione anticipata usuranti spetta a chi ha svolto i lavori faticosi per almeno sette anni negli ultimi dieci.

    Con il decreto del ministero del Lavoro del 20 settembre 2017, si modificano i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

    In particolare saranno eliminate le finestre mobili e inserite ulteriori mansioni faticose tra quelle agevolate. I lavoratori che svolgono mansioni usuranti potranno ritirarsi con la quota 97,6 in presenza di almeno 35 anni di contributi, senza attendere 12 o 18 mesi come previsto fino a quest’anno; inoltre fino al 2025 non ci saranno nuovi adeguamenti alle speranze di vita per le altre categorie previste dal 2019; da quest’anno, infine, i lavori usuranti devono essere stati svolti per almeno sette degli ultimi dieci anni di lavoro; per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa complessiva.

    Inoltre, cambiano i documenti che i lavoratori addetti a mansioni usuranti devono presentare per ottenere il relativo beneficio previdenziale ed anche le scadenze per comunicare l’esito riguardante la domanda presentata all’ente previdenziale dal lavoratore interessato.

    Per chi ha iniziato a svolgere usuranti in data successiva all’11 gennaio 2008 non dovrà presentare nessuna documentazione. Toccherà all’Inps e all’ispettorato del lavoro fare le dovute verifiche in relazione alle comunicazioni dei datori di lavoro. I soggetti che hanno iniziato a lavorare prima dell’11 gennaio 2008 devono presentare almeno uno dei seguenti documenti: libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al centro per l’impiego su cessazione o variazione del rapporto di lavoro. Indipendentemente dalla data di inizio del lavoro usurante servirà allegare il contratto di lavoro individuale, contenente l’indicazione di inquadramento e mansioni lavorative. Chi presta lavoro notturno in base all’articolo 1, comma 2, lettera g, Dlgs. 66/2003, invece dovrà presentare il contratto di lavoro individuale con l’indicazione del contratto collettivo nazionale, territoriale, o aziendale e il livello di inquadramento, e un prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni dovute al lavoro notturno.

    Resta tutto invariato per i dipendenti pubblici che dovranno presentare la certificazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento delle mansioni usuranti, il servizio svolto e le retribuzioni percepite.

    Tratto da www.studiocataldi.it

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