SINDACATO LABOR
    Facebook Twitter Instagram
    • Lavoro
    • Territorio
    • Scuola
    • Solidarietà
    • Stato
    • Previdenza
    Facebook RSS
    SINDACATO LABORSINDACATO LABOR
    • Home
    • SINLABOR
      • Chi siamo
      • Dove siamo
      • Cosa facciamo
      • Manifesto
      • Come aderire
    • Obiettivi
      • Generali
      • Lavoro
      • Giovani
      • Disoccupazione
      • Pensioni
      • Famiglia
      • Economia
    • News
    • Contattaci
    AREA PRIVATA
    HOT NEWS:
    • Caldo estremo e lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti
    • Dalla fabbrica alla piattaforma: I nuovi termini che classificano il lavoro e i lavoratori.
    • Referendum 8-9 giugno: astensione e responsabilità collettiva
    • Un cambio di paradigma epocale. Dal cronometro all’intelligenza artificiale
    • Referendum 2025: si vota l’8 e il 9 giugno
    • Referendum sul lavoro: tra intenti politici e vera tutela dei diritti.
    • La tutela psicofisica dei lavoratori e il Centro Antimobbing Padova
    • Cassazione: il superminimo non è assorbibile nel passaggio di livello
    SINDACATO LABOR
    Home»News
    News 2 minuti di lettura51 Visualizzazioni

    Cassazione: il superminimo non è assorbibile nel passaggio di livello

    Redazione SinlaborDi Redazione Sinlabor15 Maggio 2025

    Un’importante vittoria per i lavoratori: la Suprema Corte conferma un principio fondamentale in tema di retribuzione e avanzamento di carriera.

    Con l’ordinanza n. 11771 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio di grande rilevanza per il mondo del lavoro e per la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali: il superminimo individuale è assorbibile esclusivamente in presenza di aumenti dei minimi tabellari previsti dal CCNL e non nel caso di un passaggio di livello.

    Il caso

    La vicenda prende origine dal ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento di un superiore livello di inquadramento, ritenendo che le mansioni da lui svolte non fossero compatibili con il livello contrattuale attribuito. La Corte d’Appello aveva accolto la sua richiesta, riconoscendo la non assorbibilità del superminimo individuale in relazione alle differenze retributive maturate per effetto del nuovo inquadramento.

    La società aveva quindi impugnato la decisione dinanzi alla Cassazione, sostenendo l’assorbibilità del superminimo nelle nuove condizioni retributive derivanti dalla promozione di livello.

    La decisione della Corte

    La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, affermando con chiarezza che l’assorbimento del superminimo può avvenire solo in caso di aumenti dei minimi retributivi fissati dai contratti collettivi o da disposizioni di legge, e non quando la retribuzione cresce per effetto di un passaggio di livello.

    Secondo i giudici, quest’ultima ipotesi non rientra nella logica degli aumenti tabellari, ma deriva da una diversa dinamica salariale, strettamente connessa alla valorizzazione dell’esperienza, dell’anzianità e delle mansioni effettivamente svolte.

    Un precedente importante

    Questa pronuncia rappresenta un importante precedente, poiché tutela il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta pienamente la retribuzione corrispondente al livello realmente svolto, senza che eventuali superminimi vengano “cancellati” nel momento della promozione o dell’adeguamento contrattuale.

    Il nostro impegno

    Come sindacato, accogliamo con favore questa decisione, che rafforza la giurisprudenza a tutela dei lavoratori e promuove una maggiore equità nei percorsi di crescita professionale. Continueremo a vigilare affinché i diritti sanciti nelle aule di giustizia trovino piena applicazione nei luoghi di lavoro, sostenendo ogni lavoratrice e lavoratore nella giusta valorizzazione delle proprie competenze.

    Per informazioni, assistenza o per segnalare casi simili, contattaci: siamo al tuo fianco.

    Condividi questo articolo

    Articoli correlati

    Referendum 2025: si vota l’8 e il 9 giugno

    23 Maggio 2025

    Referendum sul lavoro: tra intenti politici e vera tutela dei diritti.

    23 Maggio 2025

    La tutela psicofisica dei lavoratori e il Centro Antimobbing Padova

    15 Maggio 2025
    IN EVIDENZA
    Lavoro

    Caldo estremo e lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti

    Di Redazione Sinlabor2 Luglio 202522 minuti di lettura

    Dalla fabbrica alla piattaforma: I nuovi termini che classificano il lavoro e i lavoratori.

    25 Giugno 2025

    Referendum 8-9 giugno: astensione e responsabilità collettiva

    11 Giugno 2025

    Un cambio di paradigma epocale. Dal cronometro all’intelligenza artificiale

    30 Maggio 2025

    Articoli recenti

    Caldo estremo e lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti

    2 Luglio 2025

    Dalla fabbrica alla piattaforma: I nuovi termini che classificano il lavoro e i lavoratori.

    25 Giugno 2025

    Referendum 8-9 giugno: astensione e responsabilità collettiva

    11 Giugno 2025

    Un cambio di paradigma epocale. Dal cronometro all’intelligenza artificiale

    30 Maggio 2025
    Tutte le categorie
    • Lavoro (71)
    • News (99)
    • Previdenza (8)
    • Sanità (10)
    • Scuola (10)
    • Solidarietà (60)
    • Stato (44)
    • Territorio (24)
    Sindacato LABOR

    Il Sindacato LABOR vuole cambiare ed innovare il modo di rappresentare il mondo del lavoro e la società in genere.

    Link utili
    • Chi siamo
    • Cosa facciamo
    • Dove siamo
    • Contatta il Sindacato LABOR
    Obiettivi
    • Politica del lavoro
    • Lotta alla disoccupazione
    • Pensioni
    • Giovani
    Aderire al Sindacato

    Il Sindacato LABOR e’ aperto a tutti coloro che vogliono impegnarsi per migliorare il mondo del lavoro ed il paese.

    Come aderire al Sindacato LABOR

    Sindacato Labor - Sindacato Europeo del Lavoro - Via Ippolito Pindemonte, 4/C - 35125 Padova (PD)
    C.F. 97839780588 - Tel 049-9568517 - Cell. 327-4519870 - email: info@sinlabor.it - Privacy e cookie policy
    Sito realizzato da www.futuramaonline.com

    Digita e premi Invio per cercare. Premi Esc per annullare.