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    CIGO

    sinlabor_adminDi sinlabor_admin7 Giugno 2016
    cassa integrazione crisi sciopero sospensione attività
    Worker in front of a production site

    Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016, il Decreto 15 aprile 2016, con il quale sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria.

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’integrazione salariale ordinaria è concessa dalla sede Inps territorialmente competente per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonchè per situazioni temporanee di mercato. La transitorietà e la temporaneità sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cigo, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa. Ai fini, invece, della non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale, occorre che essa sia involontaria e non riconducibile ad imperizia o negligenza delle parti.

    Nello specifico, le ragioni di carattere oggettivo che possono giustificare una richiesta di Cigo sono le seguenti:

    • mancanza di lavoro o di commesse, intesa come significativa riduzione di ordini e commesse. La causale non è integrabile nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre;
    • crisi di mercato intesa come mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa. La causale non è integrabile per imprese in attività da meno di un trimestre;
    • fine cantiere o lavoro e fine fase lavorativa, che identificano, rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a 3 mesi, e la sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego;
    • perizia di variante e suppletiva al progetto, dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità, non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera;
    • mancanza di materie prime o componenti necessari alla produzione, non imputabile all’impresa;
    • eventi meteorologici, comprovati dai bollettini meteo rilasciati da organi accreditati;
    • sciopero di un reparto o di altra impresa, inteso come sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall’attività lavorativa all’interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all’impresa richiedente la Cigo. Chiaramente, lo sciopero non deve aver riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la Cigo e vi devono essere ordini non evasi per la suddetta causale;
    • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, in quanto eventi non dolosi e non imputabili alla responsabilità dell’impresa;
    • impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, indicanti, rispettivamente, eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa;
    • guasti ai macchinari causati da un evento improvviso e non prevedibile e manutenzione straordinaria dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

    Ai fini della concessione della Cigo, l’impresa deve sempre documentare in una relazione tecnica dettagliata, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività, oltre a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, di continuare ad operare sul mercato. La valutazione dei presupposti deve sempre avvenire con riferimento all’epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività, a prescindere delle circostanze sopravvenute durante il periodo per cui la Cigo è stata chiesta.

     

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